Autocertificazione

L’autocertificazione sostituisce un elenco di certificati dettagliati dalla legge, attestanti stati, fatti e qualità personali.

Nessun Ufficio pubblico o gestore di servizi pubblici può chiedere, per nessuna ragione, ai cittadini di procurarsi certificati di anagrafe o di stato civile;
le informazioni relative devono essere fornite con autocertificazione, sui moduli che ciascun Ufficio deve mettere a disposizione.

Come:
L’autocertificazione si fa riportando su un foglio di carta, anche utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio, che una volta compilato è firmato dal dichiarante, uno o più dei seguenti dati:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario e/o sottoposto a provvedimenti penali, civili e amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • qualità di vivenza a carico ai fini fiscali;
  • di non trovarsi nello stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Se il dichiarante è minorenne, interdetto o inabilitato, l’autocertificazione è fatta dal genitore, dal tutore o dal curatore.
Se il dichiarante è impedito a firmare provvede al caso il pubblico ufficiale (anche un funzionario comunale) nell’impedimento a dichiarare, l’autocertificazione è fatta da un familiare.
Se il dichiarante è cittadino extracomunitario può autocertificare solo i dati registrati in un Ufficio Pubblico Italiano.

Non è invece possibile autocertificare i seguenti documenti, che vanno invece presentati in originale:

  • certificati medici, sanitari e veterinari;
  • attestati di origine e conformità;
  • marchi e brevetti.

La falsa dichiarazione delle autocertificazioni causa l’immediato decadimento dei benefici conseguiti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Pagina aggiornata il 02/01/2025

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