Chi:
È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali;
Sono tuttavia consentite:
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici, purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
- le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
Che cosa:
- per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
- per tombola s’ intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. la tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
- per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.
Quando e a chi fare le comunicazioni:
I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente, al Sindaco del Comune in cui è effettuata l’estrazione e all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio, per il rilascio del nulla osta (tale comunicazione dovrà essere antecedente alle altre due e decorsi 30 giorni, varrà il principio del silenzio assenso).
Pagina aggiornata il 02/01/2025