Qualità dell’aria, misure in vigore a partire dal 1° ottobre

Dettagli della notizia

Tutti i provvedimenti e le deroghe previste sino al 31 marzo 2026.

Data:

30 Settembre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

A partire dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, a Copparo entreranno in vigore le misure in materia di qualità dell’aria, in ottemperanza al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). Come in tutti i Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna sotto i 30mila abitanti, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, sarà in vigore il divieto di circolazione nell’area del centro abitato del capoluogo, come da planimetria allegata, dei seguenti veicoli privati:

  •  veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  •  veicoli alimentati a Gpl/benzina o metano/benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  •  veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non conformi alla direttiva 005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
  •  ciclomotori Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
  •  motocicli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

Il divieto alla circolazione sarà sospeso nei seguenti giorni di festività: 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, 1° gennaio, 6 gennaio.

LE DEROGHE

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori:

  • Via Provinciale per Formignana, via Mazzini, via Primo Maggio (da via Mazzini a Via Verdi) e via Verdi (da via I° Maggio all'accesso al parcheggio) per il parcheggio ex Berco.
  • Via Michelangelo (dalla intersezione con via Leonardo da Vinci a Viale Ricci) per il parcheggio Berco;
  • Via Guarda, via Alighieri (da via Guarda a via Pavese), via Pavese per il parcheggio di Piazza Maestri del Lavoro e piazza Euro Fabbri;

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

  •  autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
  •  autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
  •  autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
  •  veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
  •  veicoli per trasporto pubblico (ad esempio, autobus di linea, scuolabus, ecc...);
  •  veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
  •  veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
  •  veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  •  veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc...);
  •  veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
  •  veicoli diretti alla revisione, purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
  •  veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
  •  veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
  •  autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

  • - veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
  • - veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

VEICOLI ADERENTI A MOVE IN (vedasi ordinanza in allegato)

La circolazione in deroga è consentita ai veicoli che abbiano aderito al servizio Move In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) della Regione Emilia-Romagna. A ogni veicolo che aderisce al servizio viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 2030. Una scatola nera (black-box) viene installata a bordo del veicolo e rileva i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Possono aderire veicoli autoveicoli diesel fino a Euro 4 compreso; autoveicoli benzina fino a Euro 2 compreso; autoveicoli benzina/ Gpl, benzina/metano fino a Euro 2 compreso; motocicli e ciclomotori (tutte le alimentazioni) fino a Euro 2 compreso.

Nota bene:

le limitazioni saranno applicate ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato “Soglia esaurita” ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, e ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente” ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, e-mail, …) attestante la prenotazione presso la struttura.

Per maggiori informazioni sul servizio e su come aderire: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/servizi/move-in

ULTERIORI MISURE

Nel periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, in tutto il territorio comunale, saranno disposti i seguenti divieti:

  • il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
  • il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
  • il divieto di abbruciamento, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

Rispetto al divieto di abbruciamento, sono previste deroghe. Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web al seguente indirizzo: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti. L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.

STAGIONE TERMICA 2025-2026

In tutto il territorio comunale obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

Misure da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:

  • l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
  • l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;

Nel periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 saranno adottate le seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

  • in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030-

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l’apposito Bollettino (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali), gli organi di informazione e pubblici avvisi.

In allegato, le ordinanze, la documentazione connessa e la Relazione generale Pair 2030.

Ultimo aggiornamento: 30/09/2025, 15:41

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