Comunicazione ospitalità cittadino straniero/apolide
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’CITTADINI STRANIERI O APOLIDI
Chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita un cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine o cede la proprietà o consente a qualunque altro titolo l'uso di un fabbricato o parte di esso, è tenuto a darne comunicazione scritta all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, o al Sindaco ove non presente sul territorio, entro 48 ore.
I moduli sono disponibili presso le Questure o all’URP.
La comunicazione comprende, oltre le generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è ospitata o alloggiata .
Normativa di riferimento:
D.lgs n. 286 del 25/07/1998
Modulo