Legge di Stabilità 2015 - SPLIT PAYMENT

 

La lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015 ( L. 23/12/2014 n. 190) introduce il nuovo articolo 17-ter nel D.P.R. 633/1972 “Operazioni effettuate nei confronti di Enti Pubblici”, il quale prevede – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici – che l’imposta sia versata in ogni caso dagli Enti stessi, secondo modalità e termini che saranno fissati con un decreto del Ministro dell’Economia.

 

La nuova disposizone si applica ai pagamenti delle fatture emesse nei confronti della P.A. dal 1° gennaio 2015.

 

In base alla nuova normativa l’imposta regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio non dovrà essere pagata dal cessionario/committente (Ente Pubblico), il quale dovrà effettuare il pagamento del solo imponibile mentre l’iva dovuta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell’Erario.

Pertanto, i fornitori della P.A., continueranno ad emettere le fatture con l’esposizione dell’imponibile e dell’IVA, ma detta imposta non dovrà essere computata nella liquidazione IVA periodica, in quanto sarà versata dal cessionario/committente P.A.

 

Per espressa previsione di legge il meccanismo dello “Split payment” non si applica alle operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile (Reverse Charge) di cui agli artt. 17 e 74 DPR 633/72 e agli acquisti intracomunitari nonchè ai compensi per prestazioni di servizi a ritenuta d’acconto.

Ultima modifica dei contenuti: 16/08/2018