La riconciliazione è la procedura che con la quale cessano degli effetti della separazione, ripristinando nella sua pienezza il vincolo matrimoniale, ed è disciplinata dall’art.157 del codice civile, che la qualifica come attività extragiudiziaria, che non prevede l’intervento del giudice e che può avvenire con una espressa dichiarazione, ma anche per fatti concludenti, in presenza di un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi.
La riconciliazione avviene davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, oppure del Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione.
L’indicazione della data della riconciliazione sarà stabilita direttamente dagli sposi, e nessun potere di indagine o di sindacato spetta all’ufficiale di stato civile, cui compete solo la registrazione di quanto dichiarato.
La data di decorrenza della riconciliazione non dovrà necessariamente essere quella dell’atto medesimo.
Pagina aggiornata il 21/03/2025