Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all’Ufficiale di Stato Civile o ad un notaio, nei seguenti casi:
- Il riconoscimento del nascituro (concepito ma non ancora nato) da parte di genitori non coniugati, può essere fatto in un qualsiasi Comune italiano o, se iscritti all’AIRE, al Consolato territorialmente competente.È necessario recarsi di persona davanti al pubblico ufficiale che deve redigere l’atto di riconoscimento, in alternativa è possibile delegare un terzo tramite una procura con atto pubblico.
Oltre ai documenti di identità personale dei dichiaranti, deve essere presentato un certificato medico attestante lo stato di gravidanza e, qualora il riconoscimento del padre avvenga prima di quello della madre, serve il consenso scritto di quest’ultima.
Il pubblico ufficiale che redige l’atto dovrà verificare l’inesistenza d’impedimenti al riconoscimento del nascituro.
Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).
Il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.
Al nascituro, al momento della dichiarazione, non può essere attribuito né il cognome né il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull’atto redatto verranno riportati i dati dei soli genitori.
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre, dal solo padre o da entrambi i genitori naturali;
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o dall’altro genitore.
Pagina aggiornata il 31/03/2025