Caccia - tesserino regionale per l'esercizio venatorio

È la scheda su cui il cacciatore annota le giornate di caccia e i capi abbattuti, indispensabile per poter eserciate l'attività venatoria. Il tesserino regionale è valido su tutto il territorio nazionale e vi sono riportate le norme del Calendario venatorio, l'opzione di caccia e gli ATC in cui il cacciatore è ammesso.

Il tesserino regionale per l'esercizio venatorio ha validità annuale.

Condizioni per il rilascio del tesserino da ritirare presso il Comune di residenza:

1 - Presentazione dei documenti o di una dichiarazione dell'interessato (ai sensi del D.P.R. 445/2000) dalla quale risulti:

  • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
  • di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92;
  • di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;
  • di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art.34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c)

    Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:
  • di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione ..../....
    N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza
  • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria entrante;
  • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA

    Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:
  • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

2 - Avere riconsegnato, entro il 31 marzo, l'ultimo tesserino utilizzato, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.

N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria entrante a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.
La denuncia deve comunque essere prodotta entro il 31 marzo.

3 - Firma del cacciatore sul tabulato "Elenco dei cacciatori" in dotazione al Comune a prova dell'avvenuto ritiro del tesserino.


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