Segnalazione certificata - S.C.I.A. - per effettuare pubblicita fonica

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER EFFETTUARE PUBBLICITA’ FONICA – S.C.I.A. –

Con l’entrata in vigore delle modifiche all’ articolo 19 della legge 241/90 introdotte dalla legge di conversione n. 122/2000 le richieste di Autorizzazione per effettuare la Pubblicità Fonica sono sostituite dalla S.C.I.A.
L’ interessato segnala (in carta libera) di eseguire la Pubblicità Fonica indicando la tipologia del messaggio, il periodo, il luogo di diffusione, le caratteristiche del veicolo. Attesta che la Pubblicità Fonica sarà effettuata in base alle prescrizione del nuovo Codice della Strada e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi imposti dall’ ordinanza sindacale emanata in materia e dal regolamento sulla pubblicità.
La Pubblicità Fonica può essere iniziata all’atto della presentazione della Segnalazione Certificata.

Il pagamento dell' imposta deve essere effettuato presso l' Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Allegati :
Copia del documento di riconoscimento
Normativa di riferimento:
Art. 23 comma 8 codice della strada.
É parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
Art. 59. Regolamento di Attuazione Pubblicità fonica
1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.
Regolamento Comunale delibera di Consiglio n. 55 del 19/07/2006 , Art. 14:
· La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita così come previsto dall’art 59 del Regolamento di esecuzione del CdS di cui sopra;
· La pubblicità fonica nei centri abitati:
è fatto divieto di esercitare pubblicita’ sonora dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 9,00 nel periodo invernale e dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00 nel periodo estivo.
1. E’ altresi’ vietata in modo permanente la pubblicita’ sonora nella zona di Via Roma, Via San Giuseppe, Via A. Covoni e P.zzaPapa Giovanni XXIII

D.lvo del 15/11/93 n. 507;

regolamento imposta comunale pubblicita' e diritto pubbliche affissioni    regolamento generale entrate tributarie

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