Cambiamento o aggiunta di cognome e nome

 Cambiamento di cognome

Chiunque vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'Interno esponendo le ragioni della domanda.

La richiesta è presentata al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.

Il Prefetto raccoglie informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell'Interno con il parere e con tutti i documenti necessari.

Se la richiesta è presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di  trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso.
Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.

Chiunque pensi di avere interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
L'opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell'Interno.

Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di trenta giorni dalla data di affissione senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla Prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:

- un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta l'affissione e la sua durata;
- la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.

Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

 

Modifica del nome o del cognome

Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Il Prefetto, raccolto informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.

Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.

Trascorsi trenta giorni dalla data di affisione il richiedente presenta al Prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.

I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

 

Limiti all'attribuzione del nome

È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici (accenti) propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe